La vicenda ha avuto inizio ancora nel 1996, quando la società svizzera Underberg AG ha presentato all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione di un marchio tridimensionale, costituito da una bottiglia con uno stelo d'erba verde‑brunastro posizionato in diagonale e di lunghezza circa tre quarti della bottiglia. La descrizione suona familiare? Proprio per questo, dopo la pubblicazione della domanda nel 2003, Polmos Białystok ha presentato un'opposizione all'EUIPO per la registrazione del marchio controverso, che indubbiamente richiama immediatamente l'immagine della nota Żubrówka.Da allora è iniziato un contenzioso pluriennale, in cui l'Ufficio ha respinto due volte l'opposizione di Polmos Białystok (attualmente il produttore è CEDC International). Ogni decisione sfavorevole per la società polacca è stata impugnata. Tuttavia non tutte le sentenze sono state avverse al produttore nazionale di alcolici; infatti, recentemente la Corte dell'Unione Europea ha emesso una sentenza in cui ha nuovamente (per la seconda volta) dichiarato l'illegittimità delle decisioni precedenti dell'EUIPO.Analizzando il caso si nota che non riguarda strettamente l'analisi e la disputa sul marchio registrato dalla società svizzera, ma piuttosto l'analisi di un marchio registrato in Francia in precedenza appartenente al produttore Żubrówka, raffigurante una bottiglia con uno stelo d'erba posizionato in diagonale. Pertanto, per opporsi efficacemente alla registrazione del marchio controverso, chi presenta opposizione deve dimostrare l'uso precedente e reale del marchio, che costituisce la base dell'opposizione stessa. È proprio la dimostrazione di tale uso pregresso il punto cruciale della questione.
Come sottolineano gli avvocati, l'ultimo verdetto del Tribunale dell'Unione Europea si basa esclusivamente su questioni formali e non sostanziali, poiché nel corso di un procedimento molto lungo l'EUIPO ha fatto riferimento alle motivazioni relative alla sua decisione ormai annullata, ciò che costituisce una grave mancanza formale. A prescindere da questo, il Tribunale, nella motivazione della sentenza, si è allineato con le precedenti ragioni sostanziali dell'EUIPO, secondo cui il produttore di Żubrówka non ha dimostrato di aver utilizzato in precedenza il marchio registrato nella forma in cui è stato presentato. In tali circostanze, il marchio registrato in Francia in precedenza non può costituire una base valida per impedire la registrazione del marchio della società svizzera Underberg AG.Di conseguenza, l'attuale verdetto del Tribunale dell'Unione Europea non chiude in alcun modo lo scontro che dura da quasi un quarto di secolo e anzi consente di prevedere che le decisioni successive continueranno a essere sfavorevoli al produttore della celebre Żubrówka.
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