Si fondono principalmente sulle circostanze, ovvero l'impossibilità di attuare la tutela dei diritti derivanti da un modello controverso, il che può portare altri soggetti a introdurre sul mercato prodotti contenenti il modello controverso, il quale a sua volta potrebbe influire negativamente sull'approccio dei consumatori nonché sulla reputazione. Con il provvedimento del 19 marzo 2015 (VIII SA/WA 1275/14) il TAR di Varsavia ha rifiutato la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.La società, non concordando con il provvedimento emesso, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che, nonostante i presupposti di cui all'articolo 61 § 3 del PPSA, il giudice di primo grado ha rifiutato la sospensione dell'esecuzione della decisione dell'Ufficio.Con il provvedimento del 25 giugno 2015 (II GZ 297/15) il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione all'esame del TAR di Varsavia, indicando che il giudice di primo grado non ha esaminato i presupposti di cui all'articolo 61 § 3 PPSA e ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato le eventuali conseguenze dannose derivanti dal mancato rinvio.Nel corso del riesame, il TAR di Varsavia con provvedimento del 24 settembre 2015 ha sospeso l'esecuzione della decisione dell'Ufficio Brevetti e Marchi, condividendo la posizione della ricorrente e riconoscendo l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 61 § 3 PPSA.Non concordando tale decisione, la parte avversaria ha presentato ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.Il Consiglio di Stato con provvedimento del 13 gennaio 2016 (II GZ 913/15) ha nuovamente annullato il provvedimento oggetto del ricorso e rinviato la questione al TAR di Varsavia per un nuovo esame, fornendo al giudice amministrativo una serie di indicazioni da tenere in considerazione.Nel riesaminare la causa, il TAR di Varsavia ha affermato che la decisione impugnata dell'Ufficio Brevetti e Marchi è esecutabile, per cui il ricorso di sospensione deve essere esaminato. Nella dottrina e nella giurisprudenza si sottolinea che «per mezzo di atto amministrativo si intende la creazione volontaria o coatta di uno stato di fatti conforme al contenuto del provvedimento», (cfr. J. P. Tarno, Diritto del procedimento dinanzi ai tribunali amministrativi, Commentario, Varsavia 2006, p. 186, sentenza del Consiglio di Stato del 31 gennaio 2006, n. II FZ 882/05). L'esecutività riguarda quindi gli atti obbligatori che impongono al destinatario di compiere o di astenersi da determinate azioni, nonché gli atti con cui un soggetto acquisisce diritti e oneri correlati. (T. Woś (a cura di), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Diritto del procedimento dinanzi ai tribunali amministrativi. Commentario, Varsavia 2006, p. 295 e seguenti).
Il Tribunale ha rilevato che, secondo la dottrina, l'annullamento di un diritto derivante dalla registrazione di un disegno o modello industriale da parte dell'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale (Ufficio Brevetti) consiste nella totale considerazione di tale protezione come inesistente a causa del mancato rispetto dei requisiti necessari per ottenere la tutela (cfr. Diritto della proprietà industriale, Sistema del Diritto Privato tomo 14B, cur. R. Skubisz C.H. Beck, 2012). Di conseguenza gli effetti dell'annullamento di una simile decisione producono retroattività, ovvero a partire dal momento in cui è stato conferito il diritto esclusivo, il che comporta che si debba considerare che la tutela giuridica non sia stata concessa affatto. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3 della PPSA, il giudice può, su richiesta del ricorrente, emettere un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione in tutto o in parte di un atto o di una azione qualora sussista il pericolo di causare un danno grave o risultati difficili da annullare. Analogamente, conformemente alla giurisprudenza e anche alle linee guida contenute nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 13 settembre 1989/89/8, il giudice è tenuto a esaminare gli interessi sia del ricorrente che degli altri partecipanti al procedimento.Traducendo quanto sopra al caso in esame, il Tribunale ha osservato che, da un lato, la decisione impugnata dell'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale non obbliga la ricorrente a compiere alcuna azione specifica né le conferisce diritti concreti; dall'altro, l'emanazione di tale decisione comporta la privazione della società di una tutela derivante dal diritto di protezione sul contestato disegno o modello industriale. Di conseguenza, in caso di mancata sospensione della decisione impugnata, la ricorrente rischia di perdere ogni possibilità di tutelare il disegno contestato, con la conseguente evenienza che altri soggetti possano introdurre senza responsabilità sul mercato prodotti utilizzando imballaggi identici a quelli coperti dal disegno in questione. Pertanto, è opportuno considerare fondate le argomentazioni della ricorrente e affermare che la sospensione della decisione dell'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale è giustificata. Considerati i punti sopra esposti, il Tribunale di Varsavia con provvedimento del 23 giugno 2016 (VIII SA/Wa 1275/14) ha sospeso l'esecuzione della decisione impugnata.
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