Con provvedimento di novembre 2014 l'Ufficio Brevetti RP ha rifiutato a M.K. il ripristino del termine per il pagamento della tassa relativa al secondo periodo di cinque anni di protezione del disegno/ modello industriale intitolato «Kaseta do rolet», e successivamente con provvedimento di giugno 2015 ha mantenuto in vigore il precedente provvedimento. Nella motivazione dell'ultimo provvedimento l'Ufficio Brevetti RP ha indicato che, ai sensi dell'articolo 224, comma 2, della legge sulla proprietà industriale (PWP), le tasse per i periodi successivi di protezione devono essere pagate in anticipo, non oltre il giorno in cui scade il periodo di protezione precedente. Eccezionalmente, tali tasse possono essere versate entro sei mesi dal termine sopra indicato, contemporaneamente al pagamento di una tassa aggiuntiva pari al 30 % della tassa dovuta. Indipendentemente da ciò, detto termine supplementare, ai sensi dell'articolo 224, comma 4, lettera 2, del PWP, non è soggetto a ripristino. Proseguendo, l'organo ha precisato che il termine originario e definitivo per il pagamento della tassa periodica relativa al successivo – ovvero al secondo periodo di cinque anni – di protezione era scaduto il 11 maggio 2009. Tenuto conto della predetta disposizione, la tassa per il successivo, secondo periodo di cinque anni di tale disegno/modello, insieme alla tassa aggiuntiva del 30 % della tassa dovuta, avrebbe potuto essere versata dall'abilitato entro un periodo di sei mesi, ovvero entro il 12 novembre 2009; tuttavia ciò non è avvenuto. L'abilitato ha presentato tale tassa, insieme alla tassa aggiuntiva, il 27 giugno 2011, cioè dopo la scadenza del termine ammesso. A conferma della sua posizione, secondo cui detto termine non è soggetto a ripristino indipendentemente dalle ragioni dell'infrazione, l'Ufficio Brevetti ha citato le sentenze del Tribunale Amministrativo di Varsavia del 2 novembre 2011, n. atto VI SA/WA 237/06 e del 31 ottobre 2006, n. atto VI SA/WA 243/06.
Non concordando con tale decisione, M.K. impugnò la suddetta determinazione davanti al TAR di Varsavia, accusandolo di violare l'articolo 243 comma 1 e 6 del PWP per mancata applicazione a causa dell'esistenza di circostanze eccezionali e per non aver ripristinato il termine richiesto, nonché di violare l'articolo 12 della KPA attraverso la violazione del principio di rapidità procedimentale, ovvero la conduzione di tale procedimento per tre anni. Di conseguenza, la ricorrente chiese l'annullamento di entrambe le determinazioni e il ripristino del termine richiesto da lei, eventualmente o la rimessione della causa all'organo per una nuova valutazione. In risposta al ricorso, l'Ufficio dei Brevetti RP chiedeva il rigetto del ricorso come infondato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia, esaminando la causa, ha indicato che dalle disposizioni dell'articolo 224, paragrafi 1, 2 e 4 del PWP non risulta che la legge preveda il ripristino del termine di base per il pagamento della tassa relativa al periodo di protezione di un disegno o modello industriale. Successivamente, il TAR ha affermato che analizzando le suddette disposizioni si deve notare che «gli soggetti che non hanno versato la tassa periodica entro il termine di base possono evitare le conseguenze del mancato adempimento di tale obbligo (articolo 90, paragrafo 1, punto 3), presentando la tassa entro un termine aggiuntivo. A tal fine, il termine aggiuntivo previsto dall'articolo 224, paragrafo 4 del PWP svolge una funzione simile a quella dell'istituto del ripristino del termine di base (cfr. sentenza del Consiglio di Stato del 13 aprile 2007, n. II GSK 304/06; sentenza del Consiglio di Stato del 5 aprile 201, causa II GSK 405/10, Lex n. 992380).». Pertanto il Tribunale si è dovuto conformare all'argomentazione dell'Ufficio dei Brevetti polacchi.Inoltre, in tale situazione l'unico strumento giuridico che consente al soggetto interessato di sottrarsi alle negative conseguenze del mancato rispetto del termine per il versamento delle annuali tasse di protezione è – conformemente all'articolo 243, paragrafo 6 del PWP – la possibilità di invocare circostanze di natura straordinaria, per le quali il rispetto del termine è divenuto impossibile. Tuttavia, in questo contesto l'organo ha espresso il suo parere nella motivazione del provvedimento impugnato, indicando che la questione relativa alla sospensione del decorso del termine per il pagamento della tassa per il secondo periodo di protezione del disegno o modello industriale a causa di circostanze straordinarie sarà esaminata dall'Ufficio dei Brevetti polacchi in un procedimento separato. Inoltre, l'addebito di violazione dell'articolo 12 del CPA rimane privo di effetti sull'esito sostanziale della presente causa.In tale stato di cose il Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia con sentenza dell'8 dicembre 2015 (VI SA/Wa 1998/15) ha respinto il ricorso in toto.
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