Costi di registrazione del disegno industriale

Indubbiamente il possesso di un diritto ottenuto mediante registrazione di un modello industriale ideato da sé costituisce un'ottima protezione contro potenziali concorrenti intenti a replicare soluzioni interessanti, tuttavia affinché tale tutela sia valida, il soggetto titolare è tenuto a pagare le tasse per il periodo di protezione. L'assenza di tali pagamenti può avere conseguenze molto negative, come dimostò la ricorrente nella sentenza descritta più avanti. Con decisione del novembre 2004 l'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale (UIPO) concesse a M.K. il diritto di registrazione del modello industriale intitolato «Kaseta do rolet». Il requisito per ottenere il diritto era il pagamento di una tassa pari a 400 zloty per il primo periodo di protezione, iniziato l'11 maggio 2004 e valido per i primi 5 anni di tutela. Successivamente, nel giugno 2011 la ricorrente presentò all'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale domanda di ripristino del termine per il versamento della tassa relativa al secondo periodo di protezione spettante al suo modello industriale e provvide, tra l'altro, a saldare la tassa arretrata per il secondo periodo quinquennale, oltre a una tassa aggiuntiva pari al 30 % dell'importo dovuto. Nel motivamento si precisò che la ricorrente non era responsabile del ritardo nel pagamento poiché non aveva alcun controllo su tale circostanza. Come indicò, il suo rappresentante aveva gestito le questioni relative ai modelli industriali, ma era deceduto, per cui la ricorrente non disponeva di informazioni circa l'omissione di qualsiasi tassa o l'obbligo di effettuare un nuovo pagamento. Essa, in veste di committente, si limitò a effettuare i bonifici indicati dal suo rappresentante. Inoltre, la ricorrente precisò che il successivo rappresentante, che temporaneamente esercitava i suoi interessi dinanzi all'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale, non adempì agli obblighi a carico e non comunicò alla stessa la scadenza del pagamento della tassa per il nuovo periodo di protezione, circostanza che portò alla cessazione del rapporto professionale.

Spis treści:

Mancato rispetto del termine a seguito dello scadere del disegno industriale.

Con provvedimento di novembre 2014 l'Ufficio Brevetti RP ha rifiutato a M.K. il ripristino del termine per il pagamento della tassa relativa al secondo periodo di cinque anni di protezione del disegno/ modello industriale intitolato «Kaseta do rolet», e successivamente con provvedimento di giugno 2015 ha mantenuto in vigore il precedente provvedimento. Nella motivazione dell'ultimo provvedimento l'Ufficio Brevetti RP ha indicato che, ai sensi dell'articolo 224, comma 2, della legge sulla proprietà industriale (PWP), le tasse per i periodi successivi di protezione devono essere pagate in anticipo, non oltre il giorno in cui scade il periodo di protezione precedente. Eccezionalmente, tali tasse possono essere versate entro sei mesi dal termine sopra indicato, contemporaneamente al pagamento di una tassa aggiuntiva pari al 30 % della tassa dovuta. Indipendentemente da ciò, detto termine supplementare, ai sensi dell'articolo 224, comma 4, lettera 2, del PWP, non è soggetto a ripristino. Proseguendo, l'organo ha precisato che il termine originario e definitivo per il pagamento della tassa periodica relativa al successivo – ovvero al secondo periodo di cinque anni – di protezione era scaduto il 11 maggio 2009. Tenuto conto della predetta disposizione, la tassa per il successivo, secondo periodo di cinque anni di tale disegno/modello, insieme alla tassa aggiuntiva del 30 % della tassa dovuta, avrebbe potuto essere versata dall'abilitato entro un periodo di sei mesi, ovvero entro il 12 novembre 2009; tuttavia ciò non è avvenuto. L'abilitato ha presentato tale tassa, insieme alla tassa aggiuntiva, il 27 giugno 2011, cioè dopo la scadenza del termine ammesso. A conferma della sua posizione, secondo cui detto termine non è soggetto a ripristino indipendentemente dalle ragioni dell'infrazione, l'Ufficio Brevetti ha citato le sentenze del Tribunale Amministrativo di Varsavia del 2 novembre 2011, n. atto VI SA/WA 237/06 e del 31 ottobre 2006, n. atto VI SA/WA 243/06.

Ricorso al WSA in merito alla decisione dell'UPRP

Non concordando con tale decisione, M.K. impugnò la suddetta determinazione davanti al TAR di Varsavia, accusandolo di violare l'articolo 243 comma 1 e 6 del PWP per mancata applicazione a causa dell'esistenza di circostanze eccezionali e per non aver ripristinato il termine richiesto, nonché di violare l'articolo 12 della KPA attraverso la violazione del principio di rapidità procedimentale, ovvero la conduzione di tale procedimento per tre anni. Di conseguenza, la ricorrente chiese l'annullamento di entrambe le determinazioni e il ripristino del termine richiesto da lei, eventualmente o la rimessione della causa all'organo per una nuova valutazione. In risposta al ricorso, l'Ufficio dei Brevetti RP chiedeva il rigetto del ricorso come infondato.

Termine aggiuntivo per il pagamento della tassa, che svolge una funzione simile all'istituzione di ripristino del termine originario.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia, esaminando la causa, ha indicato che dalle disposizioni dell'articolo 224, paragrafi 1, 2 e 4 del PWP non risulta che la legge preveda il ripristino del termine di base per il pagamento della tassa relativa al periodo di protezione di un disegno o modello industriale. Successivamente, il TAR ha affermato che analizzando le suddette disposizioni si deve notare che «gli soggetti che non hanno versato la tassa periodica entro il termine di base possono evitare le conseguenze del mancato adempimento di tale obbligo (articolo 90, paragrafo 1, punto 3), presentando la tassa entro un termine aggiuntivo. A tal fine, il termine aggiuntivo previsto dall'articolo 224, paragrafo 4 del PWP svolge una funzione simile a quella dell'istituto del ripristino del termine di base (cfr. sentenza del Consiglio di Stato del 13 aprile 2007, n. II GSK 304/06; sentenza del Consiglio di Stato del 5 aprile 201, causa II GSK 405/10, Lex n. 992380).». Pertanto il Tribunale si è dovuto conformare all'argomentazione dell'Ufficio dei Brevetti polacchi.Inoltre, in tale situazione l'unico strumento giuridico che consente al soggetto interessato di sottrarsi alle negative conseguenze del mancato rispetto del termine per il versamento delle annuali tasse di protezione è – conformemente all'articolo 243, paragrafo 6 del PWP – la possibilità di invocare circostanze di natura straordinaria, per le quali il rispetto del termine è divenuto impossibile. Tuttavia, in questo contesto l'organo ha espresso il suo parere nella motivazione del provvedimento impugnato, indicando che la questione relativa alla sospensione del decorso del termine per il pagamento della tassa per il secondo periodo di protezione del disegno o modello industriale a causa di circostanze straordinarie sarà esaminata dall'Ufficio dei Brevetti polacchi in un procedimento separato. Inoltre, l'addebito di violazione dell'articolo 12 del CPA rimane privo di effetti sull'esito sostanziale della presente causa.In tale stato di cose il Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia con sentenza dell'8 dicembre 2015 (VI SA/Wa 1998/15) ha respinto il ricorso in toto.

Spis treści:

Ulterioro termine per il pagamento, possibilità di estendere la protezione.

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