La ricorrente, avverso la suddetta decisione, ha presentato istanza di riesame della causa, nella quale, riferendosi alla mancata risposta alle accuse mosse dall'organismo a marzo 2016, ha indicato che ciò è derivato dalla mancanza di contatto con il rappresentante brevettuale, che avrebbe dovuto rappresentarla nel procedimento. Successivamente, facendo riferimento alle accuse, la ricorrente ha sostenuto che il modello proposto è nuovo poiché si basa sull'inserimento di una cerniera a nastro con chiusure a scatto, grazie al quale è stato creato un motivo a croce indipendente dalla stampa sulla stoffa. A testimonianza della novità vi è l'inserimento di quattro chiusure lampo al centro, che forma una "copertina", che è sia un ornamento che consente di soddisfare la funzione di fodera, conferendo altresì alla fodera un carattere individuale. In tal modo il modello proposto differisce da quelli disponibili sul mercato. Indipendentemente da quanto sopra, l'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale (UIP) con decisione di novembre 2016 ha mantenuto in vigore la decisione impugnata. Nel motivare la sua posizione, si è sottolineato che, dopo una nuova analisi dell'intero materiale probatorio raccolto, era necessario confermare il precedente orientamento poiché la domanda non riflette un disegno o modello industriale ai sensi del PIP. Le principali caratteristiche della domanda includono elementi funzionali che facilitano l'uso della fodera da parte dei consumatori, rendendo in modo inequivocabile impossibile la registrazione. L'organismo non ha mosso alcuna contestazione riguardo alla mancanza di novità, poiché nella presente vicenda non si tratta di un disegno o modello industriale.
Il tribunale, esaminando la causa, ha constatato che l'organo aveva valutato correttamente il materiale probatorio della causa e aveva applicato le disposizioni di legge materiali appropriate allo stato dei fatti accertato. In seguito, il TAR ha indicato che nel materiale probatorio sono presenti illustrazioni che mostrano il principio di apertura della busta e non la busta stessa, nonché quattro fotografie di scarsa qualità. Nella descrizione della domanda sono state presentate tre varianti di federa e si è sottolineato che la loro caratteristica comune è una chiusura a zip situata nella parte centrale della federa stessa, nonché aperture realizzate in quattro angoli di ciascuna federa, il che dovrebbe facilitare l'utilizzo della federa su un piumino. Il tribunale ha osservato che, poiché la parte appellante non aveva effettivamente risposto alle accuse mosse nella comunicazione del marzo 2016, l'organo poteva emettere una decisione di rigetto (di agosto 2016). Proseguendo, il tribunale, analogamente all'organo, ha affermato che le caratteristiche essenziali, ovvero la chiusura a zip situata nella parte centrale della federa e le aperture realizzate in quattro angoli di ciascuna federa, non sono state presentate in modo da consentire la loro ricostruzione; sono stati indicati solo forma e posizione come elementi distintivi. Ciò consente di progettare una vasta gamma di modelli di federe che differiscono per motivi, ornamenti o colori. È vero che la parte appellante, nel richiedere una nuova valutazione della causa, ha allegato nuove illustrazioni che evidenziano le caratteristiche del prodotto; tuttavia, poiché queste non facevano parte della documentazione di presentazione, non potevano essere prese in considerazione nella decisione più recente impugnata dall'Ufficio Brevetti RP. Di conseguenza, il TAR di Varsavia con sentenza del 28 luglio 2017 (VI SA/Wa 161/17) ha respinto il ricorso presentato da B.F.
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