La questione ha avuto inizio nel 2014, quando la società Fresenius ha presentato all'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale una richiesta di revoca del marchio registrato a favore della società Aflofarm. Il segno contestato riguarda, tra l'altro, integratori alimentari e sostanze dietetiche destinati a scopi terapeutici, nonché cibi per bambini in età infantile. La base della richiesta era il notevole grado di somiglianza del marchio contestato con la denominazione esistente "Supportan", che non era stato registrato come marchio commerciale. Rispetto al marchio contestato, il richiedente ha affermato nel suo ricorso che i prodotti indicati con "Supportan" sono noti in Polonia praticamente dalla fine del XX secolo, per cui la registrazione di un segno simile mira esclusivamente a sfruttare la fama di tale denominazione. Tutte queste circostanze dimostrano che il richiedente aveva certamente la possibilità di venire a conoscenza di tale denominazione e che la registrazione del marchio è stata effettuata in mala fede. Nel ricorso si è anche fatto riferimento a comportamenti sleali da parte della società reclamante.In risposta, la società reclamante ha chiesto il rigetto della richiesta di revoca del marchio.L'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale, con decisione del 2015, ha respinto la domanda di revoca. Nella motivazione si è sottolineato che il segno citato "Supportan" non possiede le caratteristiche necessarie per essere considerato un'opera ai sensi del diritto d'autore, in particolare non presenta carattere individuale né originalità. Di conseguenza, una singola parola può essere percepita dagli utilizzatori in modi diversi. Inoltre, al momento della presentazione della domanda il richiedente non disponeva di alcun diritto o titolo che gli consentisse l'uso della denominazione "Supportan". Tale diritto non può essere dedotto dall'uso del nome controverso nell'ambito dell'attività commerciale.Con tale decisione il richiedente non si è rassegnato e ha impugnato la decisione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Purtroppo, anche in sede di giudizio amministrativo dinanzi al tribunale di primo grado è stato emesso un verdetto avverso il ricorrente. Di conseguenza, a seguito del ricorso per cassazione la causa è stata sottoposta all'esame della Corte di Cassazione Amministrativa.
Riconoscendo il caso, l'NSA ha indicato che “l’utilizzo semplice in commercio da parte del richiedente di un segno non registrato denominato 'Supportan' come nome dei prodotti non ha determinato, da parte del richiedente, diritti soggettivi di natura personale o patrimoniale, la cui violazione avrebbe escluso la concessione della protezione a favore del controverso marchio commerciale (...). Analogamente, la possibilità stessa per il richiedente, che si basa sulla priorità dell’uso del segno 'Supportan' in commercio, fondata sulla legge sulla tutela della concorrenza sleale e sul rifiuto di utilizzare il segno controverso mediante il suo titolare a seguito della registrazione, non costituisce motivo per l’annullamento del diritto (...). Inoltre, il giudice ha indicato che il segno 'Supportan' non è un’opera ai sensi del diritto d’autore, poiché non soddisfa i requisiti di originalità e caratteristica individuale, e conseguentemente non può essere attribuito al carattere creativo. Infine, l’NSA ha sottolineato che il richiedente non ha provato in alcun modo che la registrazione del segno controverso sia avvenuta in mala fede.Considerate le suddette circostanze, il Consiglio di Stato con sentenza del 26 maggio 2021 (n. di ricorso II GSK 1022/18) ha respinto il ricorso per cassazione presentato dal richiedente.
Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie w ciągu najbliższych … z wstępną wyceną.