Con la decisione di marzo 2013 l'Ufficio Italiano di Brevetti e Marchi (UIBM) ha annullato il procedimento in questa causa. Secondo l'organo, la società querelante non possiede un interesse giuridico a chiedere l'annullamento del diritto registrato per il disegno contestato, poiché è contemporaneamente soggetto titolare di un disegno industriale proprio registrato. Non esiste infatti alcun disposto che consenta al titolare di trarre un interesse giuridico dalla richiesta di annullamento del suo diritto. Le circostanze citate dimostrano invece solo l'esistenza di un interesse fattuale, non giuridico. Riferendosi all'articolo 6 della legge sulla libertà di impresa, l'organo ha sottolineato che la querelante non ha dimostrato alcun nesso tra tale disposizione e la sua situazione materiale‑giuridica. Il diritto controverso limita, infatti, la libertà di esercizio d'impresa di altri soggetti, ma non della società querelante. Non concordando con questa decisione F. sp. z o.o. ha presentato un ricorso per la riassunzione della causa, evidenziando la violazione dell'articolo 22, comma 1 e 2 del PWP nonché descrivendo le azioni intraprese da J.M., che ha proposto al tribunale un tentativo di mediazione, creando così il fondamento giuridico per la società.
L’Ufficio Brevetti RP con la decisione di dicembre 2013 ha mantenuto in vigore la precedente decisione, confermando sostanzialmente il parere della decisione precedente, ovvero che la società, quale richiedente, è simultaneamente anche parte querelante, dimostrando così l'assenza di legittimazione giuridica. La società non ha nuovamente accettato le argomentazioni dell’organo; pertanto ha impugnato l’ultima decisione dell’Ufficio Brevetti RP sostenendo che essa viola disposizioni di diritto materiale attraverso una loro errata interpretazione e applicazione, nonché norme procedurali tramite l'emanazione di una decisione su uno stato fattuale erroneamente determinato, non pienamente e erroneamente valutato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia, esaminando la causa, non ha condiviso l'argomentazione della decisione dell'Ufficio Brevetti della Repubblica di Polonia secondo cui il ricorrente non possedeva un interesse giuridico nella procedura relativa alla domanda di annullamento di un modello di utilità contestato. L'organo in questo caso ha erroneamente applicato le disposizioni dell'articolo 105, paragrafo 1 KPA in combinato disposto con l'articolo 252 PWP. Il tribunale si è richiamato a un'altra causa, molto simile, in cui il N.S.A. aveva deciso con sentenza del 30 ottobre 2013 (II GSK 904/12). Secondo il tribunale, nella suddetta causa il titolare di un brevetto era legittimato a presentare una domanda di annullamento del proprio brevetto. Il N.S.A. aveva considerato infondata l'affermazione secondo cui mancava una disposizione normativa da cui la ricorrente, in qualità di titolare di un brevetto, potesse trarre un interesse giuridico nella richiesta di annullamento del proprio brevetto, aspetto di cruciale importanza per l'applicazione adeguata della presente causa. Il T.A.R., nel pronunciarsi sulla presente causa, ha affermato che "nel contesto della presente causa l'Ufficio Brevetti aveva erroneamente riconosciuto che il titolare non possedeva un interesse giuridico a presentare una domanda di annullamento del modello di utilità in base all'articolo 117 combinato con l'articolo 89, paragrafo 1 PWP. In altre parole, anche la valutazione della presunzione secondo cui il ricorrente era obbligato a corrispondere un compenso al creatore del modello, che - come sostiene - aveva elaborato un progetto di invenzione lavorativo, era stata effettuata in modo errato". Secondo il tribunale, il solo fatto del pagamento di un compenso, che è condizionato dall'esistenza di un diritto derivante dalla registrazione, conferma l'esistenza di un interesse giuridico nella richiesta di annullamento del diritto (questa affermazione è avallata dal N.S.A. nella sentenza del 28 marzo 2012, n. II GSK 321/11). Pertanto, il tribunale ha stabilito che il titolare di un modello di utilità (brevetto) è legittimato a presentare una domanda di annullamento del proprio diritto. Di conseguenza, il Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia, con sentenza del 18 settembre 2014 (VI SA/Wa 722/14), ha annullato entrambe le decisioni dell'Ufficio Brevetti della Repubblica di Polonia e ha dichiarato che non sono soggette ad esecuzione.
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