Nel dicembre 2021, la Turchia ha registrato presso l'EUIPO il marchio “Turkaegean”, che comprende tra l'altro i settori turistico e pubblicitario. La Grecia ha immediatamente presentato opposizione, sostenendo che tale termine induce i consumatori in errore, suggerendo un collegamento geografico o culturale con la regione del Mar Egeo, storicamente e giuridicamente associata alla Grecia. Il governo ateniese ha sottolineato che la maggior parte delle isole dell'Egeo e il nome stesso “Egeo” hanno indubbiamente una caratteristica greca, e l tentativo di appropriarsi di questa denominazione da parte della Turchia viola la sovranità dello Stato. Dopo anni di procedure, a gennaio 2025 l'EUIPO ha annullato il marchio contestato, riconoscendo le argomentazioni della Grecia come valide.
La decisione dell'EUIPO si basava su quattro disposizioni chiave del Regolamento UE 2017/1001 sul marchio comunitario dell'Unione Europea (EUTMR). In primo luogo, mancanza di capacità distintiva (art. 7(1)(b) EUTMR) – la combinazione delle parole "Turk" e "Aegean" è stata considerata troppo descrittiva e generica per poter funzionare come marchio registrato. In secondo luogo, ingannevole riguardo all'origine geografica (art. 7(1)(g) EUTMR) – il tribunale ha riconosciuto che il termine suggerisce un collegamento non esistente tra la Turchia e la regione del Mar Egeo. Terzo, registrazione in mala fede (art. 59(1)(b) EUTMR) – l'EUIPO ha notato che la Turchia mirava a appropriarsi di una denominazione di valore simbolico, piuttosto che costruire un marchio commerciale. Infine, tutela dell'ordine pubblico (art. 7(1)(f) EUTMR) – il tribunale ha considerato le implicazioni geopolitiche della controversia, sottolineando che i marchi non possono aggravare tensioni internazionali.
La sentenza nella causa “Turkaegean” crea un precedente importante, che rafforza i tre pilastri del diritto dell'Unione sulla proprietà intellettuale. In primo luogo, conferma che l'EUIPO valuterà rigorosamente i marchi che utilizzano nomi geografici, soprattutto quando si riferiscono a aree con una storia complessa. In secondo luogo, definisce i limiti al principio della “cattiva fede” – la registrazione di marchi per scopi politici o geostrategici sarà considerata un abuso. In terzo luogo, la decisione rafforza la protezione dei consumatori contro la disinformazione, rendendo più difficile per le aziende costruire marchi basati su associazioni false. Gli esperti sottolineano che la sentenza potrebbe influenzare altri casi, ad esempio quelli riguardanti i nomi di regioni confine o luoghi di rilevanza culturale per più nazioni.
L'annullamento di "Turkaegean" è un segnale per imprenditori e stati affinché si avvicinino con cautela alla registrazione di marchi legati a geografia o patrimonio. L'EUIPO richiederà prove di un legame autentico della marca con una determinata regione e analisi delle potenziali conseguenze politiche. Le aziende che intendono utilizzare nomi con carico storico devono condurre una due diligence, tenendo conto non solo della proprietà intellettuale, ma anche del contesto internazionale. Nel contempo la sentenza incoraggia gli Stati membri a contestare attivamente i marchi che, anche indirettamente, minano la loro sovranità o identità.La controversia su "Turkaegean" dimostra che il diritto dell'Unione sulla proprietà intellettuale sta evolvendo verso una maggiore sensibilità al contesto geopolitico e culturale. La decisione dell'EUIPO del 2025 non solo tutela gli interessi della Grecia, ma rafforza anche i meccanismi volti a prevenire l'uso strumentale dei marchi commerciali per scopi che vanno oltre il semplice profitto commerciale. Per gli imprenditori questo è un messaggio chiaro: registrando marchi, bisogna considerare non solo il loro potenziale di mercato, ma anche le più ampie conseguenze sociali e politiche.
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