Abstrahendo dalla questione pregiudiziale sull'indipendenza dei giudici sollevata in sede di ricorso al Consiglio Nazionale della Giustizia, che è stata posta ancora dai magistrati in fase di giudizio nazionale – la causa riguardava una società che operava anche nella vendita all'ingrosso di profumi. Tra le sue attività vi era infatti anche la commercializzazione di fragranze a grande volume. Curiosamente, nell'offerta della società erano incluse non solo le fragranze con il marchio registrato del brand, ma anche diverse tipologie di campioni di profumo, che i produttori avevano etichettato come “not for sale” o “tester”, indicando così che tali prodotti non erano destinati alla vendita.Tale comportamento non è stato gradito a uno dei gruppi di profumeria, titolare di diritti di marchio comunitario sulle stesse fragranze commercializzate dalla società polacca. In seguito a ciò è stato avviato un contenzioso, con la domanda, tra l'altro, che la società polacca distrugga tutti i tester in suo possesso recanti il marchio controverso. Nel motivare la richiesta si è sottolineato che il gruppo non aveva autorizzato l'immissione in commercio di prodotti contrassegnati dal suo marchio comunitario. La domanda era fondata sull'articolo 286 della legge sulla proprietà industriale.
Il tribunale di primo grado ha condiviso gli argomenti della parte convenuta e ha pronunciato una sentenza in linea con la domanda del conglomerato. Nonostante l'appello, anche il tribunale di secondo grado ha mantenuto la decisione assunta in questa causa.Curiosamente, la società polacca non ha presentato alcuna opposizione e ha depositato un ricorso per cassazione presso la Corte Suprema. La SN, a sua volta, si è rivolta al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea con una domanda riguardante l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/48/CE in materia di esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Il quesito verteva principalmente sulla possibilità per un giudice nazionale di ordinare la distruzione di prodotti che sono stati effettivamente immessi sul mercato senza il preventivo consenso di un soggetto titolare del marchio, mentre l'assegnazione di tali prodotti con quel medesimo marchio non aveva alcun carattere illecito, poiché era stata effettuata direttamente dal produttore dei profumi.Il Tribunale, esaminando la causa, ha osservato che il titolare di un diritto di tutela su un marchio dispone di ampi poteri, incluso il potere di vietare l'etichettatura di prodotti da parte di altri soggetti con il proprio marchio e anche il potere di vietarne la vendita. Riguardo alla domanda della Corte Suprema, le disposizioni della direttiva 2004/48/CE non si limitano esclusivamente alla possibilità di ordinare la distruzione di prodotti che sono stati etichettati in modo illecito con un segno altrui. Pertanto, la CGUE con sentenza del 13 ottobre 2022 (cause C‑355/21) ha stabilito che i giudici nazionali possono emettere ordini di distruzione di tali prodotti nel contesto di beni che sono stati correttamente etichettati con un marchio dal titolare, e che nel contempo sono stati immessi in vendita nonostante il divieto esplicito del produttore.
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