Flegamina è un farmaco noto in Polonia grazie alla sua lunga presenza sul mercato, che è anche ampiamente riconosciibile grazie alla sua presenza nei media. Per queste circostanze l'etichetta «Flegamina» è stata riconosciuta dall'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale (Ufficio Brevetti e Marchi) come marchio di prestigio, il che significa che gode di un alto grado di riconoscimento tra i consumatori ed è associato a determinati valori qualitativi.Proprio questa notorietà del marchio è diventata un argomento chiave nella causa contro l'indicazione concorrente «Flegamax», che è stata riconosciuta come violazione dei diritti di proprietà industriale sul precedente marchio «Flegamina» (presentato ancora nel 1977).
Come si è scoperto, sul mercato domestico è stata anche registrata la denominazione «Flegamax». Il marchio è stato presentato da Swiss Pharma International AG con sede in Svizzera già nel 2014. La domanda comprendeva cinque classi di merci e servizi, che interessa principalmente prodotti farmaceutici o mezzi igienico‑sanitari.La registrazione del marchio non è stata gradita al titolare del marchio «Flegamina», ovvero alla società Teva Operations Poland sp. z o.o., che ha presentato all'Ufficio Brevetti e Marchi una domanda di annullamento dell'indicazione «Flegamax». La società polacca, nel suo ricorso, ha sostenuto il rischio di confusione, la violazione dei diritti sul marchio noto nonché l'introduzione in errore dei consumatori. Come prova al riguardo sono stati allegati, tra gli altri, i risultati di un rapporto relativo alla percezione da parte dei consumatori di entrambi i marchi.
L'argomentazione della società polacca ha trovato riconoscimento nell'Ufficio Brevetti della Repubblica di Polonia, che ha sottolineato che il segno «Flegamax» poteva attirare l'attenzione dei consumatori grazie all'elemento «FLEGAM», inizio del marchio rinomato «Flegamina».Inoltre, la rinomanza del marchio «Flegamina» è stata dimostrata dal richiedente, rivestendo notevole importanza per la causa. Il rapporto allegato alla domanda ha mostrato che i consumatori potevano percepire «Flegamax» come un prodotto collegato a Flegamina, caratterizzato da una maggiore concentrazione del principio attivo (aggiunta "max"), il che poteva portare a ingiustificati vantaggi per il titolare del marchio «Flegamax» a causa della rinomanza esistente di «Flegamina».Di conseguenza, l'Ufficio Brevetti della Repubblica di Polonia ha evidenziato che l'identità dei prodotti contrassegnati dal segno «Flegamax» e dall'elemento FLEGAM, parte del marchio rinomato «Flegamina», poteva attirare l'attenzione dei consumatori, costituendo una violazione dei diritti del proprietario del marchio rinomato.In risultato, con decisione del 27 febbraio 2024, l'Ufficio Brevetti della Repubblica di Polonia (n. di regolamento Sp. 156.2019) ha annullato il diritto di marchio su «Flegamax» per violazione dei diritti sul marchio rinomato. È vero che la decisione dell'Ufficio Brevetti non è definitiva e da essa è possibile presentare ricorso per una nuova valutazione, nonché un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, il che indica che probabilmente non si tratta della fine della controversia.
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