Dimensione della libertà creativa nella creazione di un modello industriale

In dicembre 2006, W.N. ha depositato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di Polonia (RP) una domanda per ottenere il diritto di registrazione di un modello industriale denominato \"Podstawka reklamowa Star base\". Nella domanda ha indicato che l'oggetto del modello è \"un supporto pubblicitario destinato a essere posizionato su di esso per contenere denaro durante operazioni finanziarie, nonché per presentare etichette pubblicitarie situate nella parte frontale del supporto\". L'essenza del modello, ovvero l'elemento caratterizzato da novità e individualità, è la sua forma esterna costituita dalla parte superiore e inferiore e dall'etichetta pubblicitaria.In aprile 2007 l'organismo ha concesso il diritto di registrazione per il suddetto modello industriale. A partire da questa decisione a dicembre 2007, K. B. ha presentato opposizione sostenendo che il modello controverso non soddisfa i requisiti legali necessari per la concessione del diritto di registrazione e viola i diritti patrimoniali e personali dell'opponente. Inoltre, il modello industriale contestato era già noto sul mercato polacco prima della data di deposito ed imitava un altro modello, ovvero \"Bilonownicę\", per il quale la protezione è stata concessa a luglio 2005. L'imitazione determina l'impressione generale e visiva che il modello controverso suscita osservandolo dall'esterno.Il richiedente, in risposta all'opposizione, ha chiesto la sua reiezione come infondata. Inoltre, ha evidenziato le differenze tra i modelli comparati, facendo presumere un diverso impatto generale per ciascuno dei due modelli.

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La base pubblicitaria imita una banconota

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha trasmesso la causa per la decisione in procedimento contenzioso, come causa di annullamento del diritto di registrazione di un disegno o modello industriale. Esaminando la causa, l'organo ha indicato che le somiglianze dei disegni sollevate nella opposizione dimostrano che l'impressione generale suscitata dal disegno contestato su un utilizzatore informato non differisce da quella del disegno contrapposto "Bilonownica", che era stato reso pubblico in precedenza. Come utilizzatore informato è stato considerato "una persona che ordina al produttore una partita di sottopiatti pubblicitari al fine di dotarne le proprie pubblicità e distribuirle nei luoghi in cui vengono utilizzati". Inoltre, l'organo ha preso in considerazione e ha tenuto conto dell'ampiezza della libertà creativa nella elaborazione del disegno, che, a causa dell'oggetto del disegno, è molto ampia, e viene limitata esclusivamente dalla funzione pratica delle basi. Tutte le suddette questioni sono state confermate dalle prove documentali allegati all'opposizione. Di conseguenza, con la decisione di novembre 2009 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha annullato il diritto di registrazione del disegno industriale "Podstawka reklamowa Star base". Il titolare, non d'accordo con tale decisione, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia, contestando la decisione per violazione della legge materiale che aveva avuto un impatto significativo sulla risoluzione della causa, ovvero il riconoscimento che il disegno contestato non possiede carattere individuale, nonché per violazione delle norme procedurali che avevano avuto un impatto significativo sulla risoluzione della causa, mediante una spiegazione imprecisa dello stato di fatto e l'omissione di un procedimento probatorio, oltre che per l'assenza di indicazioni sui mezzi di prova su cui si è basata la decisione.

Nel ricorso al TAR il ricorrente ha riconosciuto la ragione dell'organo.

In considerazione di quanto precede, il Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia con sentenza del 11 maggio 2010 (VI SA/Wa 504/10) ha respinto il ricorso. Il Tribunale amministrativo regionale di Varsavia, esaminando la causa, ha rilevato che l'organo competente aveva determinato correttamente lo stato dei fatti e aveva indicato le ragioni per l'annullamento del disegno contestato. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non si era limitato a sottolineare le somiglianze, ma aveva anche osservato differenze discusse durante la descrizione della mancanza di novità. Inoltre, il ricorrente aveva riconosciuto ragione all'organo affermando che un utente informato è colui che ordina presso il produttore una partita di supporti pubblicitari al fine di dotarle delle proprie pubblicità e distribuirle nei luoghi in cui vengono utilizzati.Riguardo alla libertà creativa, il tribunale ha precisato che l'ampiezza di tale libertà è determinata dalle caratteristiche funzionali dell'oggetto nonché dalla precedente progettazione. Per i disegni che devono soprattutto soddisfare le esigenze funzionali dell'oggetto, lo spazio di libertà creativa è più limitato rispetto ai disegni in cui prevalgono considerazioni estetiche. Quando lo spazio di libertà creativa è più ampio, le differenze tra i disegni devono risultare più evidenti; al contrario, con un ambito ristretto di libertà, tali differenze sono più difficili da notare. L'utente informato deve disporre di conoscenze sufficienti in merito per valutare l'ampiezza della libertà creativa e riconoscere anche differenze relativamente piccole, che assumono rilevanza nei disegni a bassa libertà creativa.Le suddette considerazioni sono state anch'esse prese in considerazione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il che conferma che l'organo ha effettuato una valutazione completa dei disegni confrontati e ha correttamente determinato lo stato fattuale, trarre le conclusioni definitive. In virtù di quanto precede, il Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia, con la sentenza del 11 maggio 2010 (VI SA/Wa 504/10), ha respinto il ricorso.

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