Nonostante gli insuccessi, Simba Toys ha fatto ricorso al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea con sede a Lussemburgo, il che ha portato, nel novembre 2016, all'annullamento della sentenza del tribunale dell'UE e alla dichiarazione di invalidità della decisione. Secondo il Tribunale, la capacità di rotazione è collegata a una funzione tecnica; questo segnava l'inizio del raggiungimento del successo definitivo da parte della società tedesca. L'EUIPO, riesaminando nuovamente la questione, con decisione del 19 giugno 2017 ha annullato il controverso diritto di protezione su un marchio comunitario che comprende il cubo di Rubik. Secondo l'Ufficio, il marchio controverso possiede caratteristiche che, in effetti, sono necessarie per ottenere un risultato tecnico; di conseguenza, la registrazione di tale forma non è possibile ai sensi delle norme comunitarie in questo ambito. Di conseguenza, il marchio controverso è stato registrato in violazione del diritto europeo.
Con questa decisione, in questo caso la società appartenente al creatore del Cubo di Rubik, che ha presentato un ricorso in merito, non è stata d'accordo. In definitiva, il 24 ottobre 2019 la Corte UE ha deciso a sfavore del creatore. La corte ha indicato, analogamente all'organo di primo grado, che le caratteristiche del Cubo di Rubik, ovvero la forma a cubo hanno un legame significativo con la sua struttura a griglia costituita dalle linee nere, nonché con la funzione della possibilità di ruotare i singoli cubetti più piccoli. Di conseguenza, nel caso di un segno controverso è possibile separare fisicamente i singoli cubetti minori tramite un meccanismo interno. Senza tale possibilità il cubo rimarrebbe semplicemente un blocco ordinario, privo di una caratteristica individuale. Come risultato, la corte ha sottolineato che il Cubo di Rubik non può essere un marchio.
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