Biedronka contrattacca

Catene discount popolari in Polonia, come Biedronka o Lidl, ovvero mercati disponibili quasi in ogni città più grande, attraggono i clienti soprattutto con prezzi bassi.Spesso ciò è legato al fatto che queste catene vendono prodotti sotto il loro marchio proprio, non solo prodotti popolari e noti. Come esempio si può citare i succhi Riviva, che sono disponibili proprio in Biedronka. Perché questo esempio specifico? In realtà di recente il proprietario di questa rete di negozi, ovvero Jeronimo Martins Polska SA, sta litigando per l'etichetta di Riviva.

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Riviva sul mirino

Todo è iniziato nel 2017, quando Jeronimo Martins Polska SA ha presentato all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) il marchio verbale Riviva, che è nient'altro che il nome di succhi popolari e disponibili in Biedronka.In risposta a tale domanda, la società svizzera Rivella International AG, operante principalmente nella produzione di bevande, ha presentato opposizione all'EUIPO. La base dell'opposizione era la somiglianza dei segni e il rischio di indurre in errore i potenziali consumatori – soprattutto riguardo alla bevanda Rivella. Infatti, questa bevanda analcolica è da sempre una delle preferite tra gli abitanti della Svizzera dal 1952. Secondo i rappresentanti dell'azienda, Rivella è talmente popolare da integrarsi nel paesaggio svizzero stesso e rappresentare l'essenza di uno stile di vita unico. Di conseguenza, altri prodotti non possono indurre i consumatori in errore né indicare un'origine comune delle bevande.

Segno non per Biedronka

Dopo un'analisi della questione, il 1o luglio 2020 l'EUIPO ha emesso una decisione accogliendo opposizione. Nella motivazione si è indicato che i prodotti e i segni distintivi delle due società mostrano un grado di somiglianza almeno medio o elevato. Inoltre, non mancano differenze concettuali in grado di agevolare la loro distinzione. Di conseguenza, l'Ufficio ha stabilito che c'è probabilità di indurre i consumatori in errore.Jeronimo Martins Polska SA, non condividendo una simile decisione – ha impugnato la suddetta decisione il 3 settembre 2020 sostenendo che essa era illegittima e violava l'articolo 47, paragrafo 2, nonché l'articolo 8, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.A oggi non è stata ancora pronunciata una decisione definitiva nella presente causa. Come si concluderà la questione e se il proprietario della nota catena Biedronka otterrà il diritto a un marchio registrato per Riviva, lo scopriremo probabilmente entro il 2021.

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Il motivo del rifiuto era la somiglianza dei segni nonché la probabilità di indurre i consumatori in errore – soprattutto riguardo alla bevanda Rivella.

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