L'EUIPO, esaminando la domanda, ha constatato che entrambi i segni non possiedono il cosiddetto carattere distintivo. In una traduzione libera, “READY4YOU” significa “pronto per te”, un significato che sarà percepito dai potenziali consumatori proprio in questo modo e si ridurrà semplicemente a uno slogan pubblicitario volto a promuovere prodotti e servizi. L'Ufficio ha sottolineato che, nei due marchi di cui trattasi, non vi è alcun riferimento ai rispettivi prodotti; inoltre i colori di sfondo non sono esclusivi del settore alimentare. Inoltre, la separazione grafica delle parole mediante barre oblique è talmente semplice da non indurre il consumatore potenziale a percepire i segni in modo diverso da un messaggio promozionale. Di conseguenza, la domanda è stata respinta.La società polacca non si è arresa e ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea. Nella motivazione si evidenzia che l'EUIPO ha completamente ignorato il fatto che i marchi presentati fanno parte di una famiglia di segni, il cui elemento principale è il frammento “4you”, costituendo una concezione aziendale della società. Inoltre, nella decisione impugnata l'Ufficio si è concentrato prevalentemente sulla componente lessicale, erroneamente valutata come slogan di marketing. Pertanto, l'Ufficio non ha tenuto conto di circostanze rilevanti che avrebbero dovuto essere considerate nell'analisi della domanda.
La corte dell'Unione europea, esaminando il caso, ha sottolineato che l'EUIPO ha correttamente valutato la domanda, poiché è compito dell'Ufficio esaminare – non la concezione di business – ma verificare e valutare il carattere distintivo delle indicazioni presentate dai richiedenti in relazione ai prodotti e servizi da essi contrassegnati. Inoltre, è importante considerare il modo in cui i segni distintivi saranno percepiti dai potenziali consumatori, che in questo caso verranno interpretati come slogan pubblicitari. Pertanto, l'EUIPO non doveva esaminare le indicazioni contestate in base ad altri segni appartenenti alla società polacca.Di conseguenza, la corte ha pienamente concordato con le conclusioni dell'EUIPO e, con la sentenza del 14 settembre 2022 (cause T-367/21 e T-432/21), ha respinto il ricorso.
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