L'EUIPO ha deciso di respingere la domanda citando il fatto che il segno presentato deve essere considerato incompatibile con l'ordine pubblico. Nella motivazione dell'EUIPO si è anche richiamata ad altri segni incompatibili con l'ordine pubblico (ad esempio La Mafia SE SIENTA A LA MESA), nonché a un parere del procuratore generale reso il 2 luglio 2019 nella causa Constantin Film Produktion GmbH (caso C-240/18P). Non condividendo una simile decisione, la richiedente ha presentato ricorso al Tribunale dell'Unione Europea contro la decisione dell'EUIPO.
La Corte dell'Unione europea, esaminando la denuncia, ha sottolineato diversi aspetti. In primo luogo, il marchio in contestazione contiene l'indicazione verbale “Amsterdam”, oltre a raffigurare foglie di cannabis indiana, che associa immediatamente al Paese Bassi e alla città celebre per la vendita legale, tra le altre cose, di sostanze psicoattive. Un altro punto è l'uso del termine inglese “store”, che significa principalmente “negozio”. L'adozione di questa parola, associata a quanto indicato nel paragrafo precedente, suggerisce probabilmente ai consumatori che il negozio offrirà servizi e prodotti analoghi a quelli disponibili ad Amsterdam, ovvero sostanze stupefacenti. La Corte ha osservato inoltre che le piante di cannabis, per loro stessa natura, non sono considerate sostanze psicoattive quando il tenore di THC (tetraidrocannabinolo) è basso; tuttavia il consumatore medio non possiede una conoscenza tecnica o scientifica sufficiente e quindi tenderà a collegare il segno contestato proprio a tali prodotti. Infine, la Corte ha affrontato il concetto di ordine pubblico alla luce delle recenti iniziative intraprese da alcuni Stati europei per legalizzare la cosiddetta “cannabis terapeutica”. Indipendentemente dalle circostanze, nel suo ragionamento è stato sottolineato che l'uso della marijuana è prevalentemente associato a traffico illecito di stupefacenti e al consumo illegale di tale sostanza, contribuendo alla lotta contro tali fenomeni. Di conseguenza, le disposizioni normative volte a vietare la consumazione e il commercio di cannabis rientrano nella sfera dell'ordine pubblico.
Di conseguenza, la Corte dell'Unione europea, con sentenza del 12 dicembre 2019 (causa Santa Conte contro l'EUIPO, n. T-683/18), ha rifiutato la registrazione del marchio contenzioso.
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