Purtroppo l'EUIPO ha respinto la domanda sostenendo che il segno registrato presenta un carattere descrittivo. Nonostante l'impugnazione, anche la Camera di Riscontro dell'EUIPO ha reiterato lo stesso argomento e ha confermato la decisione. La società austriaca non è però d'accordo con tale risoluzione ed ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea. Nella querela si afferma che l'EUIPO si è erroneamente concentrato esclusivamente sulla dimensione verbale del segno registrato, trascurando gli elementi grafici. Secondo l'azienda appellante – è proprio la componente grafica a conferire al segno un carattere distintivo, che indubbiamente assocerà ai clienti solo e soltanto alla società “bet-at-home”.
Esaminata la causa, la Corte dell'UE ha osservato che gli elementi grafici come le sottolineature hanno in genere solo lo scopo di evidenziare una determinata frase o parola. Inoltre, l'uso di un arco nella forma adottata è estremamente semplice e può essere percepito dai consumatori soltanto come elemento decorativo. Anche il colore verde non risulta distintivo, poiché viene spesso utilizzato a fini di marketing.Di conseguenza, la parte verbale del segno contestato, ovvero «bet-at-home», significa semplicemente «scommesse in casa», il che corrisponde pienamente alla descrizione del servizio offerto dalla società richiedente. A questo riguardo, l'uso di trattini, di un colore diverso per il font e della sottolineatura, nonché del grassetto, non conferisce al segno alcun carattere distintivo. Di conseguenza, la Corte dell'UE si è allineata alla posizione dell'EUIPO, cioè che il segno contestato non possiede una natura distintiva tale da consentirne la registrazione.Di conseguenza, con sentenza del 29 giugno 2022 (cause T-640/21), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso.
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