Motivo industriale “Copripiumino con chiusura a bustina”

La questione ha avuto inizio a gennaio 2016, quando la ricorrente B.F. ha presentato una domanda di disegno industriale intitolata “Copripiumino con chiusura a sacco”. A agosto dello stesso anno l’Ufficio Italiano della Proprietà Industriale ha emesso una decisione in cui ha rifiutato il rilascio del diritto di registrazione del disegno presentato, poiché ritiene che l’oggetto della domanda sia incompatibile con la definizione di disegno industriale prevista dalla legge sulla proprietà industriale. Secondo l’organo, il disegno presentato non mostrava in realtà l’aspetto estetico del prodotto, ma una soluzione funzionale che consente di inserire la coperta all’interno della fodera; ciò ai sensi dell’articolo 107 comma 1 della legge sulla proprietà industriale (caratteristiche funzionali) non è soggetto a protezione. Secondo l’Ufficio le caratteristiche essenziali indicate nella domanda, ovvero una chiusura e apertura con cerniera lampo sulla copertina, situata nella parte centrale della fodera nonché aperture realizzate in quattro angoli di ciascuna fodera, non sono state illustrate in modo da consentirne la ricostruzione, poiché è stato indicato solo la forma e il posizionamento. Secondo l’organo, a partire da una simile domanda è possibile progettare molteplici disegni di fodere per coperte dal carattere vario, per le quali l’Ufficio ha presentato esempi fotografici di soluzioni già esistenti.

Dimensione della libertà creativa nella creazione di un modello industriale

In dicembre 2006, W.N. ha depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di Polonia (RP) una domanda per ottenere il diritto di registrazione di un modello industriale denominato \”Podstawka reklamowa Star base\”. Nella domanda ha indicato che l’oggetto del modello è \”un supporto pubblicitario destinato a essere posizionato su di esso per contenere denaro durante operazioni finanziarie, nonché per presentare etichette pubblicitarie situate nella parte frontale del supporto\”. L’essenza del modello, ovvero l’elemento caratterizzato da novità e individualità, è la sua forma esterna costituita dalla parte superiore e inferiore e dall’etichetta pubblicitaria.

In aprile 2007 l’organismo ha concesso il diritto di registrazione per il suddetto modello industriale. A partire da questa decisione a dicembre 2007, K. B. ha presentato opposizione sostenendo che il modello controverso non soddisfa i requisiti legali necessari per la concessione del diritto di registrazione e viola i diritti patrimoniali e personali dell’opponente. Inoltre, il modello industriale contestato era già noto sul mercato polacco prima della data di deposito ed imitava un altro modello, ovvero \”Bilonownicę\”, per il quale la protezione è stata concessa a luglio 2005. L’imitazione determina l’impressione generale e visiva che il modello controverso suscita osservandolo dall’esterno.

Il richiedente, in risposta all’opposizione, ha chiesto la sua reiezione come infondata. Inoltre, ha evidenziato le differenze tra i modelli comparati, facendo presumere un diverso impatto generale per ciascuno dei due modelli.

Varsavia M20 GT in conflitto con Ford

All’inizio di settembre 2018, al Forum Economico di Krynica si è svolta la presentazione del prototipo di una nuova versione dell’iconico modello Warszawa. Il nuovo modello ha ricevuto la denominazione M20 GT, che riprende strettamente il carattere sportivo del veicolo. L’autore del nuovo modello è la società KHM Motor Poland (ex Aquila Automotive Poland), la cui opinione è che l’auto nuova della Warszawa debba richiamare il leggendario modello M20, mantenendo nel contempo le più recenti soluzioni tecnologiche.

È da notare che il presidente della società, Zdzisław Kula, fino al 2023 ha il diritto di utilizzare esclusivamente il marchio “Warszawa”.

Durante la presentazione il presidente della società ha indicato che il motore è una unità proveniente da un altro veicolo leggendario – la Ford Mustang GT 2016, cioè il motore Ford Performance 5.0 V8 con potenza di 420 CV, che dovrebbe garantire un suono del motore gradevole e performance molto elevate. Inoltre, secondo KHM Motor Poland i componenti per il nuovo progetto sarebbero stati forniti da Ford Europe. Anche il design della carrozzeria è stato ispirato al coupé della Ford Mustang.

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Il giorno 4 dicembre 2014 la società a responsabilità limitata ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia avverso la decisione dell’Ufficio Brevetti della Repubblica di Polonia concernente l’annullamento del diritto di marchio registrato come modello di disegno o modello industriale. La società ricorrente, nel suo scritto, ha inoltre richiesto il blocco dell’esecuzione della decisione impugnata per il fatto che esistono presupposti, poiché l’entrata in vigore della decisione impugnata può richiedere molto tempo, a causa del quale potrebbe verificarsi in questo caso effetti irrimediabili legati al modello controverso, in particolare nel caso di una sentenza accogliente del ricorso. Nella motivazione si è fatto riferimento soprattutto alle circostanze, ovvero l’impossibilità di realizzare la tutela dei diritti derivanti dal modello controverso, il che potrebbe portare a risultati negativi in cui altri soggetti potrebbero introdurre sul mercato prodotti contenenti il modello controverso, con conseguente impatto negativo sull’avvicinamento dei consumatori e perdita di reputazione. Con provvedimento del 19 marzo 2015 (VIII SA/WA 1275/14) il Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia ha rifiutato la richiesta di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

La società, non concordando con il provvedimento emesso, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che, nonostante l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 61 § 3 PPSA, il tribunale di prima istanza ha rifiutato la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Ufficio Brevetti.

Il Consiglio di Stato con provvedimento del 25 giugno 2015 (II GZ 297/15) ha annullato il provvedimento impugnato e trasmesso la richiesta di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata al riesame da parte del Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia. Nella motivazione si è indicato che il tribunale di prima istanza non ha considerato i presupposti dimostrati dalla società ai sensi dell’art. 61 § 3 PPSA e ha ingiustamente ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato quali danni o effetti difficili da annullare potesse subire nel caso di mancata sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

Contesa sul letto

L.S. ha presentato ricorso al Tribunale di Roma nei confronti di S.G., chiedendo di ordinare alla parte convenuta di cessare le violazioni dei suoi diritti sul disegno comunitario attraverso il divieto di produzione, offerta, pubblicità, immissione in commercio nonché di esportazione o utilizzo del prodotto sotto forma di letto rivestito, in cui tale disegno è incorporato o applicato, nonché lo stoccaggio di tale prodotto a tali fini. Inoltre, L.S. ha chiesto al convenuto di restituire i benefici illecitamente ottenuti grazie alle sue azioni, ammontanti a 1750 zł, consistenti nell’utilizzo del disegno comunitario registrato a suo favore, nonché di obbligare il convenuto a pubblicare, a spese proprie e sul proprio sito internet in modo visibile subito dopo l’apertura della pagina web, in misura almeno pari a un terzo della stessa, un avviso leggibile che comprenda il tenore della sentenza con cui il tribunale deciderà la presente causa, entro un termine di una settimana dal giorno in cui la decisione diventerà esecutiva, nonché di mantenere tale avviso sul sito web senza interruzione per un periodo di tre mesi. In modo indipendente da quanto precede, L.S., nel ricorso, ha chiesto anche l’obbligo del convenuto di pubblicare, a sue spese, su un quotidiano con diffusione su tutto il territorio della provincia, in misura almeno pari a metà pagina, un avviso leggibile che comprenda il tenore della sentenza e di mantenerlo per sette edizioni consecutive del giornale.

Somiglianza dubbia

Con la decisione di gennaio 2013 l’Ufficio Italiano della Proprietà Industriale (UIPO) ha concesso a R.Z. il diritto derivante dalla registrazione del modello industriale “Copertura protettiva per scatola – brelok” con effetto di priorità dal ottobre 2012. Nell’ottobre 2013 H.B. ha presentato opposizione alla suddetta decisione sostenendo che il modello in contestazione non presenta la caratteristica di novità ai sensi della definizione di modello industriale. A conferma di ciò, H.B. ha indicato che nel settembre 2012 aveva depositato una domanda di brevetto “Set di due coperture protettive per scatole”. In tal modo la registrazione del modello in contestazione è stata effettuata violando le disposizioni del PWP nonché i diritti patrimoniali di terzi (su questa base H.B. ha successivamente ampliato il motivo di nullità del modello, non direttamente nell’opposizione), poiché il modello era già noto alla data della sua presentazione. Il modello in contestazione è stato reso pubblico su una mostra a Varsavia, che si è svolta nel settembre 2012 e durante la quale sono stati esposti oggetti promozionali, tra cui la soluzione oggetto di una domanda di brevetto “Set di due coperture protettive per scatole”.

Sta preparando una rivoluzione televisiva?

Ogniuno sa che Samsung offre una gamma di dispositivi molto ampia, e le sue innovazioni non si limitano solo al mercato dei dispositivi mobili, ma anche a RTV, di cui abbiamo già avuto modo di constatare. Vale la pena sottolineare la serie “The Frame”, alla quale sono stati dedicati i televisori con cornice posteriore o immagine. L’idea di questo concetto consisteva nel non considerare il televisore come un semplice dispositivo, che quando è spento diventa semplicemente un quadrato nero sulla parete.
La serie citata permetteva di guardare un televisore spento non come un dispositivo, ma come un’immagine che fa parte dell’arredamento interno, grazie al suo aspetto e alla possibilità di visualizzare vari tipi di immagini invece del classico schermo nero.

Registrazione di un cognome noto

Non tutti noi conosciamo il rapper americano Calvin Broadus, tuttavia tutti conoscono lo pseudonimo sotto cui appare – Snoop Dogg. In effetti quelrapper ha deciso di registrare presso l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) una serie di marchi commerciali legati alla propria persona, tra cui i marchi Snoop Dogg, Snoop Lion e Snoop Juice. Tali marchi comprendevano varie categorie di prodotti e servizi, ad esempio dischi compatti, abbigliamento e anche servizi di intrattenimento sotto forma di spettacoli musicali dal vivo.

Radosław Majdan contro Chanel

Cosa ha in comune Radosław Majdan con Chanel? Non si parla di una partita di beneficenza nella quale egli compare come portiere, né di una sessione pubblicitaria della sua moglie che firmerà nuovi prodotti della famosa marca Chanel a livello globale. In realtà il legame riguarda il nuovo business di Radosław, ovvero la sua società Vabun S.A.
Chi avrebbe mai immaginato che un ex portiere della nazionale polacca di calcio entrasse nel mercato dei profumi e vi riuscisse, tanto da lanciare una nuova linea di fragranze – Vabun for Lady No.5. E qui nasce il problema, perché il classico profumo Chanel No.5, creato con circa 80 ingredienti accuratamente selezionati, che è stato utilizzato, tra gli altri, anche da Marilyn Monroe secondo Chanel potrebbe aver ispirato la società polacca.
Di conseguenza, Vabun S.A. all’inizio di novembre 2018 ha ricevuto una comunicazione ufficiale da parte di uno studio legale che rappresenta Chanel Sarl con sede a Ginevra, in cui la società straniera solleva questioni relative alla vendita, all’aspetto e al nome della nuova linea di profumi polacca. Secondo Chanel c’è un’alta probabilità che l’indicazione No.5 possa confondere i clienti riguardo all’origine dei profumi; perciò una soluzione ragionevole sarebbe per la società polacca interrompere la vendita di prodotti contrassegnati da questo controverso termine.

Costi di registrazione del disegno industriale

Indubbiamente il possesso di un diritto ottenuto mediante registrazione di un modello industriale ideato da sé costituisce un’ottima protezione contro potenziali concorrenti intenti a replicare soluzioni interessanti, tuttavia affinché tale tutela sia valida, il soggetto titolare è tenuto a pagare le tasse per il periodo di protezione. L’assenza di tali pagamenti può avere conseguenze molto negative, come dimostò la ricorrente nella sentenza descritta più avanti.
Con decisione del novembre 2004 l’Ufficio Italiano della Proprietà Industriale (UIPO) concesse a M.K. il diritto di registrazione del modello industriale intitolato «Kaseta do rolet». Il requisito per ottenere il diritto era il pagamento di una tassa pari a 400 zloty per il primo periodo di protezione, iniziato l’11 maggio 2004 e valido per i primi 5 anni di tutela.
Successivamente, nel giugno 2011 la ricorrente presentò all’Ufficio Italiano della Proprietà Industriale domanda di ripristino del termine per il versamento della tassa relativa al secondo periodo di protezione spettante al suo modello industriale e provvide, tra l’altro, a saldare la tassa arretrata per il secondo periodo quinquennale, oltre a una tassa aggiuntiva pari al 30 % dell’importo dovuto. Nel motivamento si precisò che la ricorrente non era responsabile del ritardo nel pagamento poiché non aveva alcun controllo su tale circostanza. Come indicò, il suo rappresentante aveva gestito le questioni relative ai modelli industriali, ma era deceduto, per cui la ricorrente non disponeva di informazioni circa l’omissione di qualsiasi tassa o l’obbligo di effettuare un nuovo pagamento. Essa, in veste di committente, si limitò a effettuare i bonifici indicati dal suo rappresentante. Inoltre, la ricorrente precisò che il successivo rappresentante, che temporaneamente esercitava i suoi interessi dinanzi all’Ufficio Italiano della Proprietà Industriale, non adempì agli obblighi a carico e non comunicò alla stessa la scadenza del pagamento della tassa per il nuovo periodo di protezione, circostanza che portò alla cessazione del rapporto professionale.