Nel 2013 la società Pink Lady America LLP ha depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario verbale “Wild Pink” e, analogamente, di un segno figurativo, i quali dovevano indicare i prodotti della società, in particolare le mele, soprattutto quelle della varietà Cripps Pink. Allora nessuno si aspettava che tale mossa suscitasse tanto scalpore tra i concorrenti operanti nella produzione di frutta, e specialmente di mele.Tale registrazione non era gradita in particolar modo alla società australiana Apple and Pear Australia Ltd. nonché ai suoi licenziatari nell'Unione Europea Star Fruits Diffusion, tutto ciò perché tale società è titolare del marchio “Pink Lady”, che si riferisce specificamente alla varietà di mele Cripps Pink e proprio con quella denominazione è riconosciuta sul mercato.
Come è facile immaginare Apple and Pear Australia Ltd. ha presentato un opposizione all'EUIPO riguardo la registrazione di marchi contestati. È stato l'inizio di una disputa durata più di 10 anni. Durante le procedure in varie istanze, l'opposizione era respinta, affinché il Tribunale dell'Unione Europea annullasse le decisioni e ordinasse una nuova valutazione della causa. La base delle opposizioni risiedeva nel fatto che la registrazione di tali forme di marchio commerciale “Wild Pink” potrebbe portare i consumatori in errore riguardo all'origine dei frutti così indicati, nonché suggerire legami tra le società.
Dopo l'ultimo rinvio della causa per una nuova valutazione sulla base di un materiale probatorio più ampio e di un'analisi completa di tutta la controversia, tenendo conto degli argomenti di ciascuna parte – alla fine è stata emessa una decisione definitiva. Ciò che è importante, l'EUIPO ha emesso un provvedimento non solo in merito al segno verbale, ma anche al segno figurativo del marchio «Wild Pink».Con le decisioni del 25 aprile 2024 l'EUIPO ha respinto i ricorsi presentati riguardo a entrambi i tipi di segno contestato. In particolare si è sottolineato che, nonostante la fama dei precedenti segni «Pink Lady», la somiglianza nell'elemento lessicale non distintivo «Pink» e il basso grado di somiglianza complessiva – non sono sufficienti per far sì che i consumatori, anche se mostrano un basso livello di attenzione, percepiscano che anche prodotti identici contrassegnati dai segni contestati provengano dagli stessi o da imprese economicamente collegate. Ciò che è importante, la parola «pink» ha una connotazione descrittiva, quindi di per sé non costituisce un valore sostanziale e originale che differenzia un segno dall'altro.Di conseguenza, la decisione è favorevole a Pink Lady America LLP, ma la questione si conclude? Lo scopriremo nei prossimi mesi, poiché il percorso per impugnare rimane comunque aperto.
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