Bet at Home non registrabile?

Una questione interessante nella valutazione di un segno distintivo a carattere grafico‑lessicale, con riguardo al suo aspetto descrittivo e differenziante, è stata recentemente esaminata dalla Corte dell'Unione Europea. Si tratta della celebre società di scommesse sportive nonché del marchio da essa presentato, che, oltre alla componente verbale, comprendeva delicati elementi grafici.

Spis treści:

L'EUIPO dice no

Purtroppo l'EUIPO ha respinto la domanda sostenendo che il segno registrato presenta un carattere descrittivo. Nonostante l'impugnazione, anche la Camera di Riscontro dell'EUIPO ha reiterato lo stesso argomento e ha confermato la decisione. La società austriaca non è però d'accordo con tale risoluzione ed ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea. Nella querela si afferma che l'EUIPO si è erroneamente concentrato esclusivamente sulla dimensione verbale del segno registrato, trascurando gli elementi grafici. Secondo l'azienda appellante – è proprio la componente grafica a conferire al segno un carattere distintivo, che indubbiamente assocerà ai clienti solo e soltanto alla società “bet-at-home”.

La Corte dell'Unione Europea conferma

Esaminata la causa, la Corte dell'UE ha osservato che gli elementi grafici come le sottolineature hanno in genere solo lo scopo di evidenziare una determinata frase o parola. Inoltre, l'uso di un arco nella forma adottata è estremamente semplice e può essere percepito dai consumatori soltanto come elemento decorativo. Anche il colore verde non risulta distintivo, poiché viene spesso utilizzato a fini di marketing.Di conseguenza, la parte verbale del segno contestato, ovvero «bet-at-home», significa semplicemente «scommesse in casa», il che corrisponde pienamente alla descrizione del servizio offerto dalla società richiedente. A questo riguardo, l'uso di trattini, di un colore diverso per il font e della sottolineatura, nonché del grassetto, non conferisce al segno alcun carattere distintivo. Di conseguenza, la Corte dell'UE si è allineata alla posizione dell'EUIPO, cioè che il segno contestato non possiede una natura distintiva tale da consentirne la registrazione.Di conseguenza, con sentenza del 29 giugno 2022 (cause T-640/21), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso.

Spis treści:

Elementi grafici sottili del segno non gli conferiscono un carattere distintivo; le sottolineature hanno solitamente lo scopo di evidenziare una determinata frase o parola, l’uso dell’arco ha natura decorativa e il colore verde è spesso impiegato a fini di marketing.

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