Infine, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà non ha suddiviso il caso di GRUPO EIG MULTIMEDIA SL e ha respinto il ricorso. Il principale argomento era l'assenza di collisione tra i segni contestati. La società contraria non si è arresa e ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea. Nella denuncia ci si è riferita al grado di attenzione dei potenziali consumatori del segno controverso. Secondo la ricorrente, per l'insieme dei potenziali consumatori tale grado è basso, il che può tradursi in un maggiore rischio di indurre in errore riguardo all'origine dei prodotti e servizi indicati con quel segno. Un altro argomento è stato nuovamente richiamare i valori storici e la rivista pubblicata negli anni '70 intitolata «Cambio16». Secondo la ricorrente, già il nome stesso è noto non solo in Spagna ma anche al di fuori dei suoi confini, a testimonianza della sua reputazione e riconoscibilità.
Il tribunale, esaminando il caso, ha indicato che è difficile considerare il numero “16” di per sé caratteristico in modo distintivo, il che potrebbe determinare l’introduzione in errore dei consumatori potenziali. Inoltre, la capacità distintiva deve essere valutata globalmente rispetto alle merci e ai servizi contrassegnati dal marchio contestato. Pertanto, dopo aver analizzato il segno contestato insieme alle denominazioni presentate dalla querelante – il Tribunale dell’UE è giunto alla conclusione che non vi è rischio di inganno dei consumatori. Prima di tutto, la cifra “16” non può essere considerata l’elemento principale e dominante del segno, soprattutto perché entrambi i segni sono costituiti da elementi testuali e differiscono in modo sostanziale. Non sussiste inoltre alcuna somiglianza a livello fonetico o grafico.Successivamente, secondo il tribunale, il grado di attenzione dei potenziali consumatori nei confronti del segno “FORO16”, in particolare nel contesto della stampa o delle trasmissioni internet, deve essere considerato ordinario e non basso come sostenuto dalla querelante. Di conseguenza, l’UE non nutre timori che i consumatori possano essere indotti in errore riguardo all’origine dei prodotti e servizi contrassegnati in questo modo. Riguardo ai valori storici, il tribunale ha rilevato che si potrebbe fare affidamento sulla notorietà del periodico nel tempo, tuttavia la riconoscibilità di una marca deve essere valutata al momento della presentazione del nuovo segno, non in base a prestigio storico.In conclusione, con sentenza del 16 novembre 2022 (casi T-796/21), il Tribunale dell’UE ha respinto il ricorso.
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