Nel 2019 la Corte dell'Unione Europea ha avuto a che fare con una opposizione alla registrazione del marchio Community Trade Mark INTAS EUTM-014153811 presentata dalla società indiana INTAS Pharmaceuticals Limited. Il contenzioso è iniziato quando l'azienda, il 26 maggio 2015, ha presentato all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione del marchio indicato sopra nelle classi 5 e 10, ovvero per indicare tra l'altro farmaci e strumenti per le iniezioni.La opposizione al deposito del marchio è stata presentata dalla società spagnola Laboratorios Indas SA. Nella motivazione dell'opposizione l'azienda ha fatto riferimento a marchi precedenti denominati INDAS, ai quali aveva precedentemente diritti di proprietà. Come per il marchio INTAS EUTM-014153811, le domande precedenti riguardavano anche le classi 5 e 10, che comprendevano farmaci e prodotti sanitari utilizzati in diverse tipologie di procedure mediche.L'EUIPO e successivamente il Tribunale dell'Appello (dopo l'appello della società indiana) hanno accolto e confermato l'opposizione della società spagnola sostenendo che i marchi INTAS e INDAS presentano un'elevata somiglianza, che potrebbe indurre gli acquirenti potenziali in errore, anche nel caso in cui essi dimostrino un elevato livello di attenzione.La decisione del Tribunale dell'Appello è stata impugnata da INTAS Pharmaceuticals Limited, la quale ha contestato l'organo per aver considerato esclusivamente l'uso dei marchi precedenti sul territorio della Spagna, mentre nella causa ONEL/OMEL (cause C-149/11) il Tribunale di Giustizia aveva affermato che un marchio deve essere utilizzato su scala superiore a uno Stato membro dell'UE per poter essere riconosciuto come usato nell'Unione; in circostanze eccezionali e particolari l'uso limitato a un singolo Stato potrebbe comunque produrre gli stessi effetti.
La Corte dell'Unione europea, esaminando il ricorso di una società indiana, ha indicato che la sentenza del Tribunale di Giustizia citata nelle motivazioni chiarisce espressamente che una situazione in cui un segno distintivo viene utilizzato anche solo in uno Stato membro o in una città è sufficiente a considerarlo utilizzato in tutto il territorio dell'Unione europea. Il criterio territorialità costituisce soltanto uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione nella valutazione di ogni singolo caso. Secondo la Corte, un elemento fondamentale è anche dimostrare l'importanza dell'influenza del segno sul mercato interno. La società spagnola ha presentato varie tipologie di documenti in lingua spagnola, tra cui fatture, listini prezzi e pubblicità, i quali erano destinati a farmacie in numerose città spagnole. È vero che nessuno dei documenti ha dimostrato l'uso dei precedenti segni distintivi INDAS al di fuori della Spagna; tuttavia, secondo la Corte dell'Unione europea, l'utilizzo stesso del segno era sufficiente a creare e/o mantenere quote sul mercato specifico, nonché a sottolineare la presenza di prodotti contrassegnati da tali segni in tale mercato.Di conseguenza, con sentenza del 7 novembre 2019 (causa T-380/18), la Corte dell'Unione europea ha respinto il ricorso, confermando al contempo le decisioni dei precedenti organi riguardo all'efficacia della opposizione.
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