Una delle contribuenti ha presentato all'organo fiscale una richiesta di interpretazione fiscale in merito all'IVA (imposta sul valore aggiunto) riguardo alla donazione di un marchio registrato a favore di una persona prossima, ovvero il coniuge. Secondo la richiedente – la base per l'imposizione IVA nel caso di trasferimento gratuito a favore del marito dei diritti di proprietà intellettuale su un marchio dovrebbe consistere esclusivamente delle spese effettive sostenute in relazione all'ottenimento di tali diritti, e non anche degli sforzi personali e del lavoro svolto. La contribuente ha motivato il suo parere affermando che le spese ammissibili possono essere dedotte solo attraverso una riduzione del patrimonio (attività) del contribuente, il che è difficile da tradurre in tempo dedicato e in sforzo personale nella creazione di un determinato marchio. Inoltre, la richiedente ha fatto riferimento all'articolo 22g comma 4 della legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, che definisce in qualche modo il concetto legato al costo di produzione e conferma che «al costo di produzione non si considera il valore del lavoro proprio del contribuente, del suo coniuge e dei figli minori (…)».
Con tale posizione non si è opposto l'organo fiscale, che ha affermato in modo inequivocabile che il lavoro svolto autonomamente dalla ricorrente dovrebbe essere incluso nella base imponibile IVA e quindi la sua tesi risulta errata.Ricorrendo a tale interpretazione, la questione è stata sottoposta al Tribunale Amministrativo Regionale di Gleiwitz (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach), che con sentenza del 21 giugno 2017 (n. atto III SA/Gl 252/17) si è pronunciato a favore della ricorrente e ha indicato che gli sforzi personali e il lavoro profuso nella creazione di un marchio non dovrebbero rientrare nella base imponibile dell'IVA.Le autorità fiscali, tuttavia, non hanno voluto arrendersi e, dopo la richiesta di ricorso per cassazione del Capo della Direzione Generale delle Finanze (Szef Krajowej Administracji Skarbowej), la questione è finita definitivamente al Consiglio di Stato.
Durante l'esame di una causa, la Corte Suprema Amministrativa ha richiamato l'attenzione su un aspetto cruciale, ovvero il fatto che il marchio è stato prodotto dalla richiedente e successivamente donato al suo marito per scopi non collegati all'attività economica esercitata. Successivamente, il giudice ha sottolineato che gli elementi fondamentali per concludere l'interpretazione della controversia sono l'articolo 29 bis, comma 5, della legge IVA a livello nazionale e l'articolo 75 della direttiva 112 a livello europeo. Di conseguenza, la base della decisione è una definizione corretta del concetto di spesa, che porta alla constatazione se il contributo personale rientri nell'ambito di tale concetto. Pertanto, dopo l'analisi normativa, secondo la NSA il contributo personale della contribuente non può essere assimilato a una spesa, ovvero a un'uscita di fondi.Considerando quanto sopra, con sentenza del 25 febbraio 2020 (proc. n. I FSK 1574/17) la Corte Suprema Amministrativa ha condiviso il parere della ricorrente e del WSA.
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