Con la decisione di settembre 2014, l'Ufficio Italiano della Proprietà Industriale ha revocato il diritto alla registrazione del modello industriale intitolato «Sito di filtraggio dell'alluminio liquido». Nella motivazione si indicava che il modello contestato non soddisfaceva il requisito di carattere individuale, poiché l'impressione generale che suscitava su un utente informato non differiva da quella suscitata da un altro modello, già messo a disposizione del pubblico prima della data di priorità del modello contestato. Ciò è confermato tra l'altro da un documento allegato datato giugno 2005 che si riferisce a siti dalla forma sombrero. Secondo l'organo, le differenze indicate dal richiedente tra i modelli opposti non potevano influire sull'impressione generale, poiché il richiedente stesso ha ammesso che sul mercato esistevano siti dalla forma sombrero e non ha indicato caratteristiche significative diverse dei due modelli. Anche la dichiarazione presentata dal richiedente riguardo a differenze di forma è incompatibile con le prove raccolte. Queste circostanze confermano quindi che il modello industriale contestato non presentava né novità né carattere individuale.
La decisione dell'organo è stata impugnata dal legittimato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Varsavia. Secondo il tribunale, la valutazione del materiale probatorio da parte dell'Ufficio Brevetti non supera i limiti della libera valutazione delle prove. Inoltre, le contestazioni riguardanti la veridicità del disegno allegato dal richiedente non sono state in alcun modo supportate da prove contrarie. In ogni caso, le prove presentate durante il procedimento dimostrano che il disegno contestato era stato reso pubblico prima della data di priorità e le controproposte risultano, a parere del tribunale, quasi identiche. Il tribunale ha inoltre confermato la definizione di «utente orientato», stabilita dall'Ufficio Brevetti nel presente caso, ovvero una persona che utilizza siti per filtrare l'alluminio fuso durante il funzionamento della macchina di filtrazione dell'alluminio. Di conseguenza, il TAR di Varsavia con sentenza del 6 giugno 2015 ha respinto la domanda di L.K. Il legittimante, non condividendo la decisione assunta, ha presentato un ricorso per cassazione presso il Consiglio di Stato, impugnando integralmente la sentenza di primo grado e chiedendone l'annullamento e la rimessione in esame. Le principali contestazioni riguardavano la violazione di norme sostanziali a causa di una interpretazione errata e di un'applicazione inadeguata (art. 102 e art. 104 PWP), nonché violazioni delle norme procedurali, che hanno avuto un impatto decisivo sull'esito della vicenda.
Il Consiglio di Stato, esaminando la causa in sostanza, ha accolto il parere dell'Ufficio Brevetti della Repubblica Polacca nonché del Tribunale Amministrativo di Varsavia, sottolineando che l'analisi per verificare se un disegno possieda una caratteristica individuale possa essere effettuata esclusivamente sulla base delle caratteristiche rivelate nella descrizione e nel disegno che lo distinguono da altri. Pertanto, il confronto in sede processuale, limitandosi alle sole caratteristiche visibili nei prodotti realizzati con il disegno controverso, è corretto. Inoltre, secondo la sentenza, il ricorrente ha fornito prove sufficienti a dimostrare l'uso precedente del disegno controverso. Dal giurisprudenza generale dei tribunali amministrativi risulta chiaramente che le prove di un uso pubblico pregresso di un disegno contestato mediante la sua introduzione sul mercato possono consistere in fatture recanti la data di vendita di prodotti ai quali è stato applicato lo stesso disegno rispetto a quello controverso (ad es., sentenza del Consiglio di Stato del 3 novembre 2003, n. II S.A. 2492/02; sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2012, n. II GSK 76/11). Riguardo agli altri motivi di ricorso, il Consiglio di Stato ha osservato che la parte ricorrente non aveva dimostrato il loro impatto sulla decisione della causa e quindi non erano oggetto di esame. In seguito a quanto precede, il Consiglio di Stato con sentenza del 1° marzo 2018 (II GSK 1274/16) ha respinto il ricorso in cassazione.
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